Statuto precedente la riforma del terzo settore

ART. 1 – FINALITA’

ART. 2 – ATTIVITA’

ART. 3 – SEDE

ART. 4 – SOCI

ART. 5 – QUOTE SOCIALI

ART. 6 – ORGANI SOCIALI

ART. 7 – ASSEMBLEA

ART. 8 – PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

ART. 9 – ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA

ART. 10 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 11 – COLLEGIO DEI REVISORI (facoltativo)

ART. 12 – PRESIDENTE

ART. 13 – APPROVAZIONE DEL BILANCIO

ART. 14 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 15 – ARBITRATO E RINUNCIA ALL’AZIONE GIUDIZIARIA

ART. 16 – NORMA FINALE

 

ART. 1 – FINALITA’

E’ costituita con durata illimitata una associazione sportiva dilettantistica e culturale denominata Monte Sole Bike Group senza alcun indirizzo di carattere politico o religioso e senza fini di lucro inteso anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite, che ha per fine:

a) la conoscenza e la valorizzazione storica ed artistica del proprio territorio attraverso la pratica sportiva del ciclismo;

b) la diffusione del ciclismo come mezzo di trasporto per l’attività lavorativa;

c) la diffusione del ciclismo come veicolo rapido e non inquinante per meglio avvicinare la natura;

d) l’organizzazione di manifestazioni sportive ciclistiche dilettantistiche, agonistiche e non agonistiche.

e) l’organizzazione di attività didattiche connesse alle attività sportive e culturali di cui sopra.

ART. 2 – ATTIVITA’

 

L’attività dell’associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente statuto ed agli eventuali regolamenti che saranno emanati nell’ osservanza delle norme e direttive del C.O.N.I. e di quanto disposto dallo statuto e regolamento della federazione sportiva nazionale o ente di promozione sportiva al quale l’associazione deciderà di affiliarsi, in base alle indicazioni dell’ assemblea dei soci.

ART. 3 – SEDE

La sede dell’ associazione è a Bologna, in Via Polese, 24.

ART. 4 – SOCI

L’associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

  • soci fondatori
  • soci ordinari
  • soci ciclisti

Soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione.

Soci ordinari sono coloro i quali sono in possesso della tessera dell’associazione, ma che non sono in possesso della tessera che consente lo svolgimento delle attività ciclistiche.

Sono soci ciclisti coloro i quali sono in possesso sia della tessera dell’associazione sia della tessera che consente lo svolgimento delle attività ciclistiche. Questi soci potranno godere di particolare assistenza da parte dell’associazione a supporto dell’attività sportiva.

L’età minima necessaria per l’ammissione all’associazione è di anni diciotto. Possono comunque essere ammessi quali soci i minori a seguito di domanda di iscrizione comprovante il benestare del genitore che esercita la patria potestà.

Non potranno essere ammessi come soci coloro i quali abbiano riportato condanne per delitti non colposi.

ART. 5 – QUOTE SOCIALI

Ogni socio dovrà versare annualmente la quota sociale stabilita dall’assemblea dei soci e nei termini da essa indicati.

I soci che a seguito di invito scritto, non provvedano nei dieci giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati dal consiglio direttivo sospesi da ogni diritto sociale.

Il protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre due mesi comporterà l’esclusione del socio inadempiente, che sarà deliberata dal consiglio direttivo. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 6 – ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

  • l’assemblea;
  • il presidente;
  • il consiglio direttivo;
  • il collegio dei revisori (facoltativo).

I soci minori di anni diciotto non potranno ricoprire cariche sociali.

Tutte le cariche sociali, avendo carattere onorario, sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’associazione ed hanno durata in carica di due anni.

 

ART. 7 – ASSEMBLEA

 

L’assemblea generale dei soci è convocata in seduta ordinaria dal consiglio direttivo, o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno quindici giorni prima dell’adunanza o mediante invio di lettera indirizzata ai soci almeno dieci giorni prima dell’adunanza, contenenti l’ordine del giorno, il luogo e l’orario della prima e della seconda convocazione.

La convocazione dell’assemblea in seduta straordinaria può avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa del consiglio direttivo o su richiesta motivata da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto; in questo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione avviene mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno quindici giorni prima dell’adunanza o mediante invio di lettera indirizzata ai soci almeno dieci giorni prima dell’adunanza, contenenti l’ordine del giorno, il luogo e l’orario della prima e della seconda convocazione.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono regolarmente costituite, in prima convocazione, quando siano presenti la metà più uno degli associati e deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In seconda convocazione, le assemblee sia ordinaria che straordinaria sono regolarmente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Spetta all’assemblea straordinaria deliberare lo scioglimento dell’ associazione e la devoluzione del patrimonio residuo secondo le modalità indicate all’art.14 del presente statuto.

 

ART. 8 – PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

 

Hanno diritto di partecipare all’ assemblea, con diritto di voto, i soci in possesso di tutti i requisiti seguenti:

  • abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
  • abbiano una anzianità di iscrizione di almeno tre mesi;
  • siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

 

ART. 9 – ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA

 

L’assemblea ordinaria:

  • approva il rendiconto dell’esercizio;
  • procede alla nomina del consiglio direttivo ed eventualmente del collegio dei revisori;
  • delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’ associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;
  • approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’ esercizio sociale; qualora particolari esigenze lo dovessero richiedere, il termine potrà essere prorogato a sei mesi dalla chiusura dell’ esercizio.

L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione ed in sua assenza dal vice-presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal presidente.

 

ART. 10 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di otto consiglieri.

Al consiglio direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti all’organizzazione amministrativa e tecnica dell’associazione.

Tra l’altro il consiglio direttivo:

  • nomina il presidente dell’associazione, il vice-presidente ed il segretario.
  • predispone il rendiconto da sottoporre all’assemblea dei soci, la relazione annuale sull’attività sociale ed i programmi dell’ attività da svolgere;
  • stabilisce la data dell’ assemblea ordinaria dei soci e convoca l’assemblea straordinaria ogni qualvolta lo reputi necessario;
  • esegue le delibere dell’assemblea e cura in genere gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l’ordinamento dell’attività sociale;
  • amministra il patrimonio sociale, gestisce l’associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell’ assemblea.

E’ fatto divieto ai componenti il consiglio direttivo di ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni nell’ambito della medesima disciplina sportiva.

 

ART. 11 – COLLEGIO DEI REVISORI (facoltativo)

 

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti eletti dall’assemblea tra i soci che presentino la loro candidatura e che siano in possesso dei requisiti richiesti.

I revisori durano in carica due anni ed hanno diritto di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo.

Il collegio dei revisori ha il controllo della gestione contabile dell’ associazione e presenta una relazione all’assemblea sui controlli effettuati.

 

ART. 12 – PRESIDENTE

 

Il presidente, che viene eletto dal consiglio direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’associazione.

In caso di mancanza o di impedimento le sue mansioni sono esercitate dal vice-presidente.

 

ART. 13 – APPROVAZIONE DEL BILANCIO

 

L’anno sociale e l’esercizio finanziario decorrono dall’ 01 gennaio al 31 dicembre.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni anno finanziario, il consiglio direttivo procederà alla convocazione dell’assemblea dei soci per sottoporre all’approvazione il rendiconto finanziario e il relativo conto economico. Qualora particolari esigenze lo dovessero richiedere, è’ facoltà del consiglio direttivo di prorogare il termine per la convocazione dell’assemblea e l’approvazione del bilancio a sei mesi dalla chiusura dell’ esercizio.

Eventuali poste attive dovranno essere reinvestite nell’attività sociale.

 

ART. 14 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

 

Lo scioglimento dell’ associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell’associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del presidente pro-tempore.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti al fine di perseguire finalità di utilità sociale, a enti o associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’ attività sportiva.

 

ART. 15 – ARBITRATO E RINUNCIA ALL’AZIONE GIUDIZIARIA

 

Salvo quanto previsto dall’ ultimo comma del presente articolo, ogni controversia che possa insorgere tra i soci per qualsiasi motivo comunque attinente l’attività sociale, sarà demandata alla inappellabile decisione di un collegio giudicante arbitrale composto da tre membri, due dei quali scelti dalle parti ed il presidente nominato dal consiglio direttivo dell’associazione.

I componenti del collegio, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano in forma libera e irrituale quali amichevoli compositori, inappellabilmente e senza le formalità di procedura previste dal c.p.c.

L’inottemperanza alla decisione arbitrale comporterà l’esclusione del socio inadempiente dall’associazione .

 

ART. 16 – NORMA FINALE

 

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE