Per saperne di più quando prendiamo il treno con la bici al seguito:
Art. 73.- Bici al seguito del viaggiatore
- 1.- Generalità.- Nel limite dei posti disponibili, il servizio viene effettuato nei giorni, sulle relazioni e con i treni espressamente indicati nell’Orario ufficiale.
I trasporti possono essere effettuati anche con treni diversi da quelli indicati nell’Orario ufficiale, con modalità specificate di volta in volta.
Il trasporto é consentito in ragione di una bici per viaggiatore. Non sono ammesse al trasporto biciclette speciali più lunghe di 2 metri (tandem) ed i rimorchi per biciclette.
Durante il trasporto non é consentito lasciare oggetti o bagagli sulle bici o negli spazi adibiti al trasporto delle stesse.
- 2.- Ammissione al trasporto – Rilascio dei biglietti.- Per usufruire del servizio il viaggiatore deve essere munito di un biglietto di viaggio al prezzo competente, compresi i biglietti a titolo gratuito e abbonamenti, valido per il percorso da effettuare e del biglietto di supplemento previsto per la categoria del treno utilizzato. Il biglietto di supplemento può essere acquistato presso i punti di vendita autorizzati.Per i soli viaggi effettuati sui treni classificati Suburbani, Regionali, Diretti ed Interregionali, in alternativa al supplemento può essere utilizzato, per il trasporto della bici, un biglietto a tariffa intera di 2° classe avente la medesima percorrenza del titolo di in viaggio in possesso del viaggiatore.
- 3.- Validità dei biglietti.- Il biglietto di supplemento deve essere convalidato mediante le apposite macchine obliteratrici prima di effettuare il trasporto ed ha validità di 24 ore dalla convalida. Il biglietto a tariffa intera di 2° classe utilizzato per il trasporto della bici deve essere convalidato mediante le apposite macchine obliteratrici prima di effettuare il trasporto ed ha la stessa validità del biglietto di viaggio di corsa semplice. In caso di mancanza o inagibilità delle macchine obliteratrici, prima di iniziare il viaggio il viaggiatore deve richiedere la convalida alla biglietteria o rivolgersi, di propria iniziativa, al personale del treno all’atto della salita senza pagamento dell’importo di cui al § 6.1 dell’art.9 delle presenti C.T.
Il possessore di un supplemento scadente di validità in corso di viaggio può ottenere dal personale del treno, purché ne faccia richiesta prima dell’ora di scadenza, la proroga della validità. Per tale proroga é dovuto il solo diritto fisso di 2,50 euro per ogni 24 ore indivisibili.
- 4.- Prezzi.- Per il trasporto delle bici al seguito del viaggiatore si applicano i prezzi della tariffa n. 29 in caso di biglietto di supplemento, della tariffa n.39 o n.1 Espressi/Regionali/Nazionali in caso di utilizzo del biglietto a tariffa intera di 2° classe.
- 5.- Obblighi del viaggiatore.- Il viaggiatore é tenuto ad effettuare personalmente le operazioni di carico e scarico della bici attenendosi alle richieste ed agli avvertimenti del personale ferroviario ed é responsabile dei danni causati alla propria ed alle altrui biciclette, al personale e al materiale FS e a terzi.
Il carico e lo scarico della bici può essere effettuato solo ed esclusivamente nelle stazioni ove il treno espleta tale servizio.
E’ facoltà del viaggiatore di applicare alla bici dispositivi idonei a prevenire furti ed abusi.
- 6.- Viaggi dei gruppi.- Per i viaggi dei gruppi con un numero di biciclette superiore a 10 é obbligatoria la preventiva richiesta scritta recante l’indicazione del giorno, del percorso, dei treni, del numero delle bici, sottoscritta dal responsabile del gruppo e da presentare con un anticipo di almeno 7 giorni dalla data di partenza.
Il trasporto può essere effettuato anche in giorni, su relazioni e con treni diversi da quelli indicati nel precedente § 1.
Al ricevimento della conferma dell’effettuazione del trasporto, per ogni bici deve essere corrisposto il prezzo del supplemento previsto nella tariffa n. 29 per la categoria del treno utilizzato. Qualora l’effettuazione del trasporto comporti l’aggiunta di veicoli alla normale composizione del treno dovrà essere inoltre corrisposta una tassa aggiuntiva, determinata di volta in volta sulla base dei costi che la maggiore composizione comporta.
Per il trasporto di bici con treni speciali oppure organizzati da associazioni ciclistiche, la tassazione avverrà in base agli accordi particolari stipulati.
- 7.- Irregolarità.- Qualora il proprietario non provveda a ritirare la bici all’arrivo del treno nella stazione di destinazione, la stessa viene custodita e tenuta a disposizione dell’avente diritto per un periodo di 30 giorni dietro pagamento della tassa prevista per il deposito dei bagagli nelle stazioni. Trascorso il periodo di 30 giorni la bici può essere venduta.
Ove il viaggiatore, in corso di viaggio o all’arrivo, venga trovato sprovvisto sia del biglietto di supplemento per il trasporto della bici sia del biglietto di viaggio per la bici a tariffa intera, o con gli stessi scaduti di validità o privi di convalida, viene regolarizzato mediante il pagamento dell’importo dovuto, maggiorato della soprattassa di 8,00 euro.
Il viaggiatore che è trovato a trasportare la bici su treni nei quali non si effettua il servizio è assoggettato al pagamento di una penalità di 8,00 euro e deve, in ogni caso, provvedere a sua cura a scaricarla nella prima stazione in cui il treno effettua fermata.
Qualora il viaggiatore venga trovato munito di supplemento per il trasporto della bici valido per una categoria di treni inferiore a quella su cui sta viaggiando, è assoggettato al pagamento della differenza tra l’importo pagato e quello dovuto per la categoria di treno utilizzato, con l’applicazione della soprattassa di 8,00 euro.
Se l’irregolarità riguarda il titolo di viaggio sia del viaggiatore che della bici, la soprattassa o la penalità dovuta (25,00 o 8,00 euro a seconda dei casi) si applica una sola volta.
Per i viaggi effettuati esclusivamente in ambito della Regione Emilia Romagna, al viaggiatore con bici al seguito, trovato senza biglietto si applica la normativa prevista per i viaggi di corsa semplice (tar. 39/6/E.Romagna) .
- 8.- Rimborsi.- Il rimborso dei biglietti di supplemento viene effettuato con le seguenti modalità:
- a) viaggi isolati.
I biglietti di supplemento per il trasporto della bici non sono rimborsabili in caso di rinuncia al trasporto per fatto proprio del viaggiatore.
In caso di rinuncia al trasporto dovuta a mancanza di posto per il trasporto della bici riscontrato nella stazione di origine del primo viaggio, é applicato il disposto del punto c), § 1, art. 12 delle C.T. sia al biglietto di supplemento per il trasporto della bici sia al biglietto di viaggio del possessore della bici.
Nel caso di trasporto effettuato in appoggio a biglietto di abbonamento il diritto al rimborso é limitato al solo biglietto di supplemento per il trasporto della bici.
Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro il secondo giorno successivo a quello del viaggio non effettuato.
Non é ammesso il rimborso per le tratte successive non effettuate, qualunque ne sia il motivo.
- b) viaggi dei gruppi.
In caso di rinuncia al trasporto, per fatto proprio, da parte dei gruppi di cui al precedente § 7 e a condizione che la stessa venga comunicata alla stazione di salita prima della partenza del treno, si dà luogo al rimborso della sola somma pagata per il trasporto delle bici, previa deduzione del 50% di detto importo. La tassa aggiuntiva non é rimborsabile in nessun caso.
Nessun rimborso spetta al viaggiatore trovato in corso di viaggio munito di biglietto di supplemento per il trasporto della bici valevole per la categoria di treno superiore a quella effettivamente utilizzata.
- 9.- Responsabilità.- All’atto del rilascio del biglietto di supplemento il viaggiatore deve sottoscrivere apposita dichiarazione liberatoria.
Le FS non assumono la custodia delle bici caricate nel treno e non rispondono per eventuali danni che venissero rilevati alle stesse. Le FS, in caso di incidente a loro imputabile, corrispondono, su richiesta del viaggiatore, per la distruzione o lo smarrimento delle bici, € 260,00 a bici, salvo la dimostrazione di un maggior danno.
ESTRATTO DELL’ALLEGATO N° 12 – Bagagli trasportati dai viaggiatori nelle carrozze
…… Omissis……..
3.- Trasporto delle biciclette nelle apposite sacche porta-bici.
I viaggiatori possono portare gratuitamente su tutti i treni una bici a condizione che essa sia contenuta in una sacca di dimensioni non superiori a cm. 80x110x40 e non arrechino pericolo o disagio agli altri viaggiatori.
Le FS si riservano la facoltà di stabilire particolari caratteristiche tecniche per le sacche porta-bici.
Dietro esibizione del biglietto di viaggio e limitatamente al periodo di 24 ore decorrenti dalla convalida é consentito il deposito gratuito della sacca porta-bici presso le stazioni abilitate al servizio.
Trascorsi tali periodi il mancato ritiro della sacca porta-bici comporta l’applicazione delle tasse previste per il deposito dei bagagli nelle stazioni.
Qualora il proprietario non provveda a ritirare la sacca porta-bici, questa viene custodita e tenuta a disposizione dell’avente diritto per un periodo di 30 giorni, decorso il quale può essere venduta.
Nel caso in cui la bici arrechi grave disturbo o danno agli altri viaggiatori, Il viaggiatore è assoggettato al pagamento di una penalità di euro 8,00 e deve, in ogni caso, provvedere a scaricarla alla prima stazione in cui il treno effettua fermata.